Sport Calcio Foggia 1920
05/09/2017
di Umberto Mastromartino
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
SERIE B ConTe.it
Gare del 2-3-4 settembre 2017 - Seconda Giornata andata
Ascoli-Pro Vercelli 1-0
Brescia-Palermo 0-0
Cesena-Venezia 0-0
Cremonese-Avellino 3-1
Empoli-Bari 3-2
Foggia-Virtus Entella 1-1
Frosinone-Cittadella 2-1
Novara-Parma 0-1
Perugia-Pescara 4-2
Salernitana-Ternana 3-3
Spezia-Carpi 0-1
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 settembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
PUBBLICATO IN MILANO IL 5 SETTEMBRE 2017
Il Presidente
f.f. Ezio Maria Simonelli
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" " " N. 2
SERIE B ConTe.it
Gare del 2-3-4 settembre 2017 - Seconda Giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata andata sostenitori delle Società Perugia e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, al 32° ed al 37° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, all'interno dell'area di porta, due petardi che costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per alcuni secondi; per aver lanciato, inoltre, tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. NOVARA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, rivolto reiteratamente agli Ufficiali di gara epiteti insultanti.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
DA CRUZ Alessio Sergio (Novara)
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