Sport Calcio Foggia 1920
06/02/2018
di Umberto Mastromartino
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
SERIE B ConTe.it
Gare del 2-3-4-5 febbraio 2018 - Terza giornata ritorno
Brescia-Parma 2-1
Cesena-Ternana Unicusano 4-3
Cremonese-Pro Vercelli 2-3
Empoli-Palermo 4-0
Foggia-Avellino 2-1
Frosinone-Pescara 3-0
Novara-Ascoli 1-2
Perugia-Cittadella 1-3
Salernitana-Carpi 1-2
Venezia-Bari 3-1
Virtus Entella-Spezia 0-1
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 febbraio 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 41
SERIE B ConTe.it
Gare del 2-3-4-5 febbraio 2018 - Terza giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
102/262
Gara Soc. VENEZIA – Soc. BARI
Il Giudice sportivo,
premesso che:
al 20° del secondo tempo, l’Arbitro sanzionava il calciatore Litteri Gianluca (soc. Venezia) con un’ammonizione per “simulazione all’interno dell’area di rigore”;
il calciatore, già ammonito nel corso della gara, veniva conseguentemente espulso;
a mezzo mail ritualmente pervenuto alle ore 12.03 del giorno 5 febbraio 2018, la soc. Venezia richiedeva ex art. 35, n. 1.3 CGS l’esame di immagini televisive, contestualmente trasmesse, al fine di dimostrare che il calciatore non si era in alcun modo reso responsabile della simulazione erroneamente ravvisata dall’Arbitro e ad escludere pertanto la consequenziale sanzione disciplinare;
osserva che
la vigente normativa (art. 35, n. 1.3 CGS) consente alla società interessata (e/o calciatore) di richiedere al Giudice sportivo, in perfetto parallelismo con analoga facoltà spettante al Procuratore federale, l’esame di immagini televisive (o di filmati) al fine di dimostrare che l’interessato “non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’Arbitro”, con la precisazione (ibidem, nn. 1 e 2) che non ogni simulazione costituisce una “condotta gravemente antisportiva”, ma soltanto quella da cui scaturisce l’assegnazione di un calcio di rigore ovvero che determina l’espulsione “diretta” del calciatore avversario;
l’evidente tassatività di tale elencazione esclude che il Giudice sportivo possa estendere in via analogica l’utilizzabilità della “prova televisiva” ad una fattispecie, quale quella in esame, carente dei presupposti normativi in quanto concretatasi in una “semplice” ammonizione, da cui è derivato il provvedimento di espulsione non quale conseguenza “diretta”, ma per effetto di una precedente analoga sanzione;
P.Q.M
delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla soc. Venezia ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.
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Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Cesena e Cremonese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
102/263
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei propri sostenitori.
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Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. TERNANA UNICUSANO per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
LITTERI Gianluca (Venezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BELMONTE Nicola (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.
D'ANGELO Angelo (Avellino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
GONZALEZ HERNANDEZ Alejandro (Perugia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
MANIERO Riccardo (Novara): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).
102/264
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
COULIBALY Mamadou (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CRIMI Marco (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DI NOIA Giovanni (Cesena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
NGAWA Pierre Yves R M (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
STRUNA Aljaz (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VACCA Antonio Junior (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SCAGLIA Filippo (Cittadella)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
COLOMBATTO Santiago (Perugia)
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
GASTALDELLO Daniele (Brescia)
SCIAUDONE Daniele (Novara)
SETTIMA SANZIONE
MARTINELLI Alessandro (Brescia)
SESTA SANZIONE
ARINI Mariano (Cremonese)
BUSELLATO Massimiliano (Bari)
DA CRUZ Alessio Sergio (Parma)
KONATE Dramane (Pro Vercelli)
102/265
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
BIANCHI Tommaso (Ascoli)
DONKOR Isaac (Cesena)
GAROFALO Agostino (Venezia)
MBAYE Maodomalick (Carpi)
MOSCATI Marco (Novara)
SALVI Alessandro (Cittadella)
TONUCCI Denis (Foggia)
VARNIER Marco (Cittadella)
ZAJC Miha (Empoli)
TERZA SANZIONE
CERRI Alberto (Perugia)
GARCIA TENA Pol (Cremonese)
GATTO Leonardodavide (Virtus Entella)
VESELI Frederic (Empoli)
SECONDA SANZIONE
CAMPORESE Michele (Foggia)
CHIBSAH Yussif Raman (Frosinone)
PRIMA SANZIONE
ALVES DE LIMA Raphael (Ascoli)
AUGELLO Tommaso (Spezia)
CAMPAGNARO Hugo Armando (Pescara)
DIAKHITE Modibo (Bari)
FERREIRA DA SILVA Fonseca Reginal (Pro Vercelli)
GAZZOLA Marcello (Parma)
MAZZEO Fabio (Foggia)
OIKONOMOU Marios (Bari)
TONALI Sandro (Brescia)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
PERROTTA Marco (Pescara)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)
LA MANTIA Andrea (Virtus Entella): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).
SECONDA SANZIONE
SPROCATI Mattia (Salernitana)
102/266
PRIMA SANZIONE
BENEDETTI Amedeo (Cittadella)
ROLANDO Gabriele (Palermo)
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GRASSADONIA Gianluca (Pro Vercelli): per avere, al 46° del primo tempo, già richiamato, calciato una bottiglietta d'acqua mentre rientrava nell'are tecnica, e per avere, alla notifica del provvedimento di allontanamento, rivolto espressioni irrispettose al Quarto Ufficiale..
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
INZAGHI Filippo (Venezia): per avere, al 21° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.
NOVELLINO Walter Alfredo (Avellino): per essere, al 31° del secondo tempo, già richiamato, uscito dall'area tecnica; recidivo; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMONIZIONE
FUSCO Luca (Pro Vercelli): per essersi, al 40° del secondo tempo, alzato dalla panchina aggiuntiva.
Il Giudice Sportivo: avv. Emilio Battaglia
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Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
PUBBLICATO IN MILANO IL 6 FEBBRAIO 2018
IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata
102/267