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Sport Calcio Foggia 1920

13/03/2018

Serie B con te
Il Giudice Sportivo dopo la IX Giornata di ritorno

di Umberto Mastromartino

  1. A) RISULTATI DI GARE

 

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

 

SERIE B ConTe.it                                                                                    

 

Gare del 10-11-12 marzo 2018 - Nona giornata ritorno                                                                                

 

Cremonese-Cittadella 1-1

Empoli-Virtus Entella 2-1

Novara-Brescia 2-1

Palermo-Frosinone 1-0

Perugia-Foggia 2-0

Salernitana-Avellino 2-0

Venezia-Ascoli 1-0

 

  1. B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 13 marzo 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

 

 

" " " N. 55

 

SERIE B ConTe.it                                                                                   

 

Gare del 10-11-12 marzo 2018 - Nona giornata ritorno                                                                                

 

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

 

 

 

 

 

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Gara Soc. SALERNITANA – Soc. AVELLINO

Il Giudice Sportivo,

 

letto il rituale e dettagliato rapporto dei collaboratori della Procura Federale in ordine al lancio di petardi effettuato dai sostenitori della Soc. Salernitana al 9° del primo tempo, riservata ogni decisione in merito, dispone che, al fine di ogni opportuna valutazione circa la gravità dei fatti stessi, venga acquisito a cura della Procura Federale, con la massima sollecitudine consentita, la relazione formale del Responsabile per l’Ordine Pubblico in ordine ai fatti accaduti che dia precisa contezza anche dell’eventuale ferimento di agenti delle Forze di Polizia, nonché dell’eventuale concreta cooperazione della Soc. Salernitana con le Forze dell’Ordine a fini preventivi, di vigilanza e di individuazione dei responsabili dell’accaduto.

 

  1. a) SOCIETA'

 

Il Giudice sportivo,

 

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata ritorno sostenitori delle Società Avellino, Brescia, Cremonese, Palermo, Perugia, Pescara e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

 

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

 

delibera

 

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

 

* * * * * * * * *

 

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 4° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un oggetto di plastica che colpiva un calciatore avversario senza causargli alcuna conseguenza lesiva; per avere inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere quindi, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi oggetti di vario genere sul terreno di giuoco; infine, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un proprio steward in servizio nel recinto di giuoco, al termine della gara, tentato di aggredire un dirigente della squadra avversaria; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che causava una momentanea interruzione del giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

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  1. b) CALCIATORI

 

CALCIATORI ESPULSI

 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

 

ASENCIO MORAES Raul Jose (Avellino): per avere, al 48° del secondo tempo, rivolto, in segno di dissenso, un applauso al Direttore di gara ed indirizzato allo stesso espressioni ingiuriose.

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

 

DE SANTIS Ivan Francesco (Ascoli): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

 

MOLINA Salvatore (Avellino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

 

CALCIATORI NON ESPULSI

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

 

CAPUTO Francesco (Empoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

 

BELLUSCI Giuseppe (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

 

CHIBSAH Yussif Raman (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

 

CIOFANI Matteo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

 

GERBO Alberto (Foggia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

 

KANOUTE Elimane Franck (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

 

ORLANDI Andrea (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

 

SCHIAVI Raffaele (Salernitana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

 

TERRANOVA Emanuele (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

 

 

 

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PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

 

AMMONIZIONE

 

TERZA SANZIONE

 

ALFONSO Enrico (Cittadella)

EMBALO Carlos Apna (Brescia)

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

 

AMMONIZIONE

 

UNDICESIMA SANZIONE

 

PESCE Simone (Cremonese)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

 

DI TACCHIO Francesco (Avellino)

 

OTTAVA SANZIONE

 

BANDINELLI Filippo (Perugia)

CASTAGNETTI Michele (Empoli)

CECCARELLI Luca (Virtus Entella)

 

SETTIMA SANZIONE

 

DE LUCA Giuseppe (Virtus Entella)

KRUNIC Rade (Empoli)

 

SESTA SANZIONE

 

ERAMO Mirko (Virtus Entella)

LOIACONO Giuseppe (Foggia)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

 

AGNELLI Cristian Antoni (Foggia)

COPPOLARO Mauro (Brescia)

 

TERZA SANZIONE

 

ALVES DE LIMA Raphael (Ascoli)

ARAMU Mattia (Virtus Entella)

CARPANI Gianluca (Ascoli)

 

SECONDA SANZIONE

 

SCAGLIA Luigi Alberto (Foggia)

TROEST Magnus (Novara)

 

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PRIMA SANZIONE

 

AGAZZI Michael (Ascoli)

WILMOTS Reno Johan C (Avellino)

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

 

AMMONIZIONE

 

SETTIMA SANZIONE

 

CASARINI Federico (Novara)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

 

CERRI Alberto (Perugia)

 

TERZA SANZIONE

 

MONTIPO Lorenzo (Novara)

 

SECONDA SANZIONE

 

ANDELKOVIC Sinisa (Venezia)

NESTOROVSKI Ilija (Palermo)

 

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

 

BRIGHENTI Andrea (Cremonese): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

 

PRIMA SANZIONE

 

OKWONKWO Orji (Brescia)

 

AMMENDA DI € 2.000,00

 

LAVERONE Lorenzo (Avellino): per avere, al termine della gara, mentre rientrava negli spogliatori, rivolto ai sostenitori della squadra avversario un gesto offensivo.

 

  1. c) ALLENATORI

 

AMMONIZIONE

 

COSMI Serse (Ascoli): per essere, al 48° del secondo tempo, entrato di qualche metro sul terreno di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

 

LAZZARINI Alessandro (Virtus Entella): per avere, al 44° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

 

 

 

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  1. d) DIRIGENTI

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 MARZO 2018

 

AVALLONE Salvatore (Salernitana): per avere, al termine della gara, tentato di aggredire un calciatore della squadra avversaria.

 

 

                                                                                         Il Giudice Sportivo: avv. Emilio Battaglia

 

                                                                                                                                              " " "

 

_________________________________________

 

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

 

 

PUBBLICATO IN MILANO IL 13 MARZO 2018

 

                                                                                                                      IL PRESIDENTE

                                                                                                                     avv. Mauro Balata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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